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Calabria, gli avvocati della Regione: "Il Tar non può decidere sull’ordinanza Santelli"

Ora che lo strappo tra Governo e Regione Calabria si è consumato, si attendono le decisioni della magistratura. Ma chi è deputato ad adottare decisioni sull’ordinanza che anticipa la fase 2 in Calabria?

Il Tar, secondo il ministero degli Affari regionali che ieri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, ha depositato il ricorso annunciato nei giorni scorsi.

Non la pensano così - ricostruisce la Gazzetta del Sud in edicola - i rappresentanti dell’Avvocatura regionale e gli altri avvocati cui è stato affidato il compito di difendere le ragioni della Cittadella. Per Andrea Di Porto, Oreste Morcavallo e Massimiliano Manna, infatti, il ricorso presentato dal Governo «è inammissibile per difetto di giurisdizione».

L’organo idoneo a giudicare tale controversia sarebbe la Consulta per come risulta dall’articolo 134 della Costituzione.

«Il tono costituzionale - scrivono gli avvocati nella memoria di costituzione consegnata al Tar - del conflitto sussiste quando le Regioni non lamentino una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali. Vanno, dunque, distinti i casi in cui la lesione derivi da un atto meramente illegittimo (la tutela dal quale è apprestata dalla giurisdizione amministrativa), da quelli in cui l'atto è viziato per contrasto con le norme attributive di competenza costituzionale».

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