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Bar e ristoranti aperti in Calabria, il Tar boccia l'ordinanza Santelli

ll Tar ha accolto il ricorso del Governo contro la Calabria. Annullata l'ordinanza con cui la Regione guidata da Jole Santelli riapriva bar, pizzerie e ristoranti con servizio all'esterno. Il primo round del braccio di ferro se lo aggiudica Palazzo Chigi.

Nel suo ricorso, predisposto dall’Avvocatura dello Stato, il governo sosteneva che l’ordinanza regionale conteneva alcune previsioni che «anticipano l’efficacia di disposizioni di allentamento delle misure restrittive di contrasto e contenimento del contagio da Covid-19 che il Dpcm del 26 aprile 2020 introduce solo a partire dal 4 maggio 2020», e inoltre «risulta emanata senza alcuna previa interlocuzione formale con il governo» e dopo «un iter istruttorio lacunoso, privo di alcuna argomentazione scientifica».

La Regione invece sosteneva la «inammissibilità del ricorso» del governo per difetto di giurisdizione», ritenendo che la controversia ricadeva nella competenza della Corte costituzionale, e rimarcando la «assoluta legittimità» del provvedimento adottato dalla presidente Santelli, definito «pienamente conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità, richiamati dal dl 19/2020 che richiedono di modulare le misure limitative di prerogative costituzionali al 'rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio».

Tesi che evidentemente non hanno convinto i giudici del Tar. La decisione è stata accolta con soddisfazione dai vertici del Governo, che vedono premiare la loro linea sull'avvio della fase 2. «Spetta al presidente del Consiglio dei ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus Covid-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’articolo 3, comma 1, dl n. 19 del 2020, che però nel caso di specie è indiscusso che non risultino integrati», scrive il Tar nella sentenza.

Immediate le reazioni dei diretti interessati. Da un lato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, dopo la decisione del Tar: «Le sentenze e le leggi non si discutono ma si applicano. E questo deve valere per ognuno di noi. La sicurezza sui luoghi di lavoro per lavoratori e cittadini è una nostra priorità assoluta nell’emergenza Covid-19. Il governo sta facendo ripartire il Paese in sicurezza. Non è la stagione delle divisioni, dei protagonismi e dell’individualismo».

Dall'altro la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli: "Prendiamo atto della decisione del Tar, ma non nascondiamo il rammarico per una pronuncia che provoca una battuta d'arresto ai danni di una regione che stava ripartendo dopo 2 mesi di lockdown e dopo i sacrifici dei cittadini. Una scelta così importante spettava alla Corte costituzionale, unico organo in grado di fare chiarezza sul rapporto governo-Regioni. Il Governo Conte ha poco da esultare: si tratta di una vittoria di Pirro che calpesta i diritti dei cittadini, dopo che per 11 giorni l'ordinanza ha avuto validità".

«In un simile contesto, ogni iniziativa volta a modificare le misure di contrasto all’epidemia non possono che essere frutto di un’istruttoria articolata, che nel caso di specie non sussiste». E’ questa una delle motivazioni in base a cui il Tar Calabria ha annullato l’ordinanza 37 del 29 aprile del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Nella decisione, il Tar - presidente Giancarlo Pennetti, relatore Francesco Tallaro - ritiene fondati i motivi di ricorso presentati dal governo, in particolare il motivo per cui l’ordinanza del presidente della Regione Calabria «sarebbe priva di un’adeguata motivazione, non sarebbe stata supportata da una valida istruttoria, sarebbe illogica e irrazionale».

Il Tar osserva infatti che «non a caso, le restrizioni dovute alla necessita di contenere l’epidemia sono state adottate, e vengono in questa seconda fase rimosse, gradualmente, in modo che si possa misurare, di volta in volta, la curvatura assunta dall’epidemia in conseguenza delle variazioni nella misura delle interazioni sociali. Un tale modus operandi appare senza dubbio coerente con il principio di precauzione, che deve guidare l’operato dei poteri pubblici in un contesto di emergenza sanitaria quale quello in atto, dovuta alla circolazione di un virus, sul cui comportamento non esistono certezze nella stessa comunita scientifica».

Il Tar Calabria, quindi, avverte che «detto principio, per cui ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attivita potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche deve necessariamente presidiare un ambito cosi delicato per la salute di ogni cittadino come e quello della prevenzione. E chiaro che, in un simile contesto, ogni iniziativa volta a modificare le misure di contrasto all’epidemia - evidenziano i giudici amministrativi - non possono che essere frutto di un’istruttoria articolata, che nel caso di specie non sussiste».

Secondo i giudici amministrativi, «l'ordinanza regionale motiva la nuova deroga alla sospensione dell’attivita di ristorazione, mediante l’autorizzazione al servizio al tavolo, con il mero riferimento del rilevato valore di replicazione del virus Covid-19, che sarebbe stato misurato in un livello tale da indicare una regressione dell’epidemia. E pero ormai fatto notorio - spiega il Tar Calabria nell’odierna sentenza breve - che il rischio epidemiologico non dipende soltanto dal valore attuale di replicazione del virus in un territorio circoscritto quale quello della Regione Calabria, ma anche da altri elementi, quali l’efficienza e capacita di risposta del sistema sanitario regionale, nonche l’incidenza che sulla diffusione del virus producono le misure di contenimento via via adottate o revocate (si pensi, in proposito, alla diminuzione delle limitazioni alla circolazione extraregionale)».

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