Il Tar di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza cautelare depositata nei giorni scorsi da Valeria Fedele, ormai ex consigliera regionale della Calabria. Fedele aveva impugnato l’atto con il quale l’Ufficio di presidenza della Regione comunicava la correzione del risultato elettorale che, dunque, elegge Antonello Talerico a ruolo di consigliere regionale dopo la vittoria al Consiglio di Stato dell’avvocato catanzarese.
I giudici amministrativi hanno escluso che il ricorso in cassazione possa produrre effettivi sospensivi nei confronti della decisione del secondo organo di giustizia amministrativa.
“Tenuto conto delle plurime e reiterate eccezioni, anche di carattere preliminare, formulate dalla difesa del controinteressato, meritevoli di approfondimento in sede collegiale – si legge tra le premesse -. Ritenuto che, ad un primo sommario esame, debba escludersi che il ricorso per cassazione produca ex se effetti sospensivi o che vi sia la necessità del passaggio in giudicato della sentenza di ineleggibilità. Considerato che le motivazioni rese dalle pronunce indicate dalla ricorrente in punto di esecutività delle sentenze in materia – e comunque relative all’ipotesi di decadenza dalla carica di Sindaco – sono contraddette dal Consiglio di Stato, nella decisione n. 10/2012, di riforma proprio della sentenza del Tar Catanzaro, n. 963/2011 invocata in ricorso, oltreché dallo stesso comma 8 del richiamato art. 22″.
“Rilevato, pertanto, che il prospettato periculum della surroga e della sostituzione della ricorrente Valente con il controinteressato Talerico sia da ricondurre alla sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, n. 144/2023, di conferma della pronuncia di primo grado, in atto non sospesa”, si legge ancora nella sentenza.
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