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Regionali in Calabria, il Tar dichiara improcedibile il ricorso avanzato dai cittadini

Il ricorso presentato da un gruppo di elettori contro il risultato delle elezioni regionali del 26 gennaio scorso è «improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse». Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo della Calabria.

L’esito del voto delle ultime Regionali era stato impugnato da alcuni cittadini che, chiedendo l’annullamento delle elezioni, avevano lamentato l’illegittimità della procedura elettorale, perché - secondo i ricorrenti - basata su una legge elettorale adottata da un Consiglio regionale in regime di prorogatio e discriminatoria nei confronti di soggetti politici nuovi: inoltre, i ricorrenti avevano sostenuto che la legge elettorale regionale «illegittimamente non avrebbe recepito la legge 20/2016, di rilevanza costituzionale» sulla parità di genere nelle candidature.

In sede di discussione, la Regione e alcuni consiglieri regionali costituitisi in giudizio hanno evidenziato che «è fatto notorio che il1 5 ottobre 2020 è avvenuta la prematura morte di Jole Santelli, presidente della Giunta regionale. Ciò comporta, ai sensi dell’articolo 126, comma 3 Costituzione e dell’articolo 33, comma 6 dello Statuto della Regione Calabria, le dimissione della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale» .

Tesi, quest’ultima, accolta dal Tar Calabria, per il quale «tale improvviso evento determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti - evidenziano i giudici amministrativi - un’eventuale pronunzia di annullamento degli atti impugnati non potrebbe produrre alcun effetto pratico, o comunque giuridicamente apprezzabile, sul Consiglio regionale, ormai disciolto».

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