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Obbligo di registrazione per chi arriva in Calabria: la nuova ordinanza della Santelli

Inizia oggi un nuovo capitolo per la Fase 2 in Calabria. Le nuove disposizioni nazionali, infatti, hanno eliminato l'obbligo dell'autocertificazione anche per gli spostamenti tra una regione e l’altra. E con una ordinanza appena adottata, la governatrice della Calabria Jole Santelli ha di fatto recepito in toto le disposizioni nazionali introducendo qualche novità. "A decorrere dal 3 giugno 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative relative agli spostamenti interregionali, oltre a quelli da e per l’estero, delle persone fisiche", si legge nell'ordinanza.

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE - Tra le novità più rilevanti spicca l'obbligo di registrazione in Calabria per chi entra: "Dal 3 giugno 2020 le persone fisiche che arrivano nel territorio regionale, anche per soggiornarvi temporaneamente, dovranno registrarsi prima del proprio arrivo, attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it, indicando luogo di provenienza, luogo di destinazione principale, periodo di soggiorno, se temporaneo, impegnandosi a comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente eventuale comparsa di sintomi COVID-19 correlati". I dati di registrazione saranno trasmessi al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente – che potrà proporre, sulla base della valutazione del rischio, "l’esecuzione del test per ricerca di SARS-CoV-2, ovvero potrà utilizzarli, nel rispetto dei dati personali, per l’eventuale contact tracing con le modalità previste nella Circolare del Ministero della Salute n. 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P".

DIVIETO DI INGRESSO PER POSITIVI IN ISOLAMENTO - "Resta fermo il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte, alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria,in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto, caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante. 6. Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico".

DISTANZIAMENTO E MASCHERINE - "È fatto obbligo del rispetto delle misure igieniche, della distanza interpersonale e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata - continua l'ordinanza - Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti".

SANZIONI - Le violazioni delle disposizioni "sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. 5 8. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. 9".

Ma la Regione Calabria resterà comunque in allerta nel caso in cui il quadro epidemiologico dovesse mutare nuovamente: "La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale, ovvero alla luce dell’emanazione di nuove linee guida con aggiornamenti della letteratura scientifica. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all’ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi".

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