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Calabria, nelle seconde case ma solo per manutenzione

Jole Santelli

Nuova ordinanza, la numero 41, della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, nell’ambito dell’emergenza coronavirus. L’ordinanza, resa nota stasera, prevede provvedimenti relativi agli spostamenti delle persone fisiche ed alle attività sportive.

E’ quindi consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere la seconda abitazione esclusivamente ubicate nel territorio regionale, individualmente o con un familiare convivente, per sole motivazioni di manutenzione, e con rientro nella stessa giornata; raggiungere i cimiteri, individualmente o insieme a persone che siano componenti il medesimo nucleo familiare; l’attività sportiva anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture, compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti; l’attività di pesca sportiva e ricreativa sia da terra sia in acque interne sia in mare nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa, svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa.

L’attività potrà essere svolta con un massimo di due persone conviventi e con rientro obbligatorio nella stessa giornata; allevamento e addestramento animali nel rispetto del distanziamento interpersonale e della normativa vigente; gli spostamenti delle persone fisiche, all’interno del territorio regionale, in forma individuale o insieme a persone conviventi, per fare la spesa; con apposito permesso nominativo o tesserino è consentita la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), a condizione che l’attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, nonchè secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti; gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.i.m., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonchè delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e dei relativi accompagnatori: l’attività di toelettatura, su appuntamento, per animali domestici e di compagnia presso esercizi abilitati.

L’ordinanza regionale, infine, ribadisce l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine per tutti i soggetti che si rechino presso una delle attività consentite e comunque nelle in ogni situazione in cui la distanza interpersonale non sia garantita. Analogamente dovranno essere rigorosamente rispettate le misure di igiene e le precauzioni. Resta in ogni caso vietata ogni forma di assembramento.

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