Più tempo per il reclutamento di personale negli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio. Il decreto “Omnibus” convertito definitivamente in legge dal Parlamento offre un “assist” ai Comuni (in primis) per ovviare alla carenza di risorse umane in una fase decisiva per la messa a terra dei progetti Pnrr. La norma proroga dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria - organo del Viminale - il termine entro il quale possono essere fatte le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari. Viene così evitato il frequente ricorso a ripetute pronunce Cosfel per procedure approvate dalla Commissione ma non immediatamente attuate dall’ente destinatario della decisione. Con conseguenze sotto gli occhi di tutti: enti locali, come avviene in Calabria dove il numero di enti in dissesto finanziario è alto, impossibilitati ad adempiere ai compiti loro assegnati e che finiscono sul banco degli imputati per la mancata realizzazione delle iniziative programmate.
La novità introdotta, almeno nelle intenzioni dei proponenti, dovrebbe non vanificare l’attività propedeutica svolta dai Comuni per le assunzioni perché le amministrazioni locali possono così beneficiare di un termine più ampio per concludere le procedure concorsuali necessarie alla stipula dei contratti di lavoro.
Il ruolo dei segretari comunali
Il decreto convertito in legge contiene novità anche sul fronte dell’utilizzo dei segretari comunali come peraltro auspicato dall’Anci a livello nazionale. Si tratta di un provvedimento atteso anche in Calabria alla luce dell’atavica carenza di tali figure decisive per il buon funzionamento della macchina amministrativa locale. Viene estesa, infatti, in via permanente fino a 24 mesi (eventualmente prorogabili a 36 se non si trova nel frattempo un segretario di fascia B) la possibilità per i segretari di prima nomina di essere autorizzati ad assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore (aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti).
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