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Calabria Verde, Snalv Confsal: "Stupiti dell'attacco degli altri sindacati. Il tavolo tecnico riguarda l'inquadramento dei lavoratori della sorveglianza idraulica"

"Siamo stupiti dall’attacco scomposto e fuori luogo alla nostra organizzazione sindacale ed all’Azienda Calabria Verde da parte di altri sindacati (nella fattispecie, da parte delle segreterie regionali CGIL, Cisl, UIL e Cisal-Csa funzione pubblica) che accusano l’Azienda Calabria Verde “di avere avviato un tavolo tecnico relativo alle retribuzioni dei lavoratori dell’Ente con un sindacato non rappresentativo” e, dunque, a loro avviso “non legittimato a sedersi a quel tavolo”, definendosi addirittura “sconcertati”. Se invece di attaccare il nostro sindacato si fossero soffermati a leggere attentamente il comunicato, avrebbero probabilmente potuto capire che il tavolo tecnico che abbiamo chiesto all’Azienda Calabria Verde riguarda l’inquadramento retributivo dei lavoratori della sorveglianza idraulica che sono passati dal contratto privato a quello pubblico e che si sono visti attribuire, ingiustificatamente e sulla base di errate valutazioni, un inquadramento giuridico ed economico (dal IV livello della sorveglianza idraulica alla categoria B1 del CCNL Funzioni locali) estremamente penalizzante dal punto di vista economico e che ha comportato per tali lavoratori una perdita annua tra € 2.092,60 (per gli operai) € 2.858,34 (per gli impiegati)". Lo hanno affermato, in una nota, il segretario regionale Confsal Calabria e Snalv Confsal Calabria, Antonio Lento, e il coordinatore nazionale Comparto funzioni locali Snalv Confsal, Salvatore Massimiliano Arena.

"Stupisce, ancora di più - secondo i due sindacalisti - che abbiano confuso la contrattazione decentrata di cui all’art. 7 del CCNL Funzioni locali. Ai più, ma non a noi, le motivazioni addotte a supporto di tale attacco potrebbero fare pensare ad una ignoranza in materia, in quanto le nostre contestazioni e il tavolo che abbiamo chiesto non riguarda la contrattazione decentrata (cui ovviamente possono partecipare solo i sindacati sottoscrittori del contratto), ma riguarda l'errato inquadramento giuridico ed economico dei dipendenti passati al contratto pubblico che noi, come sindacato, abbiamo ogni diritto di tutelare e non solo in quanto nostri iscritti. Ma noi ci rifiutiamo di pensare che organizzazioni sindacali di tale spessore confondano la contrattazione decentrata di cui all’art. 7 del CCNL Funzioni Locali, che riguarda gli istituti contrattuali che “integrano la retribuzione” (non a caso viene definita “contrattazione integrativa o di secondo livello”), con il sistema di classificazione di cui all’art. 12 del CCNL funzioni locali e della relativa tabella B, la cui disciplina, declaratoria ed inquadramento non sono oggetto di contrattazione decentrata".

"Tuttavia non ci spieghiamo - hanno proseguito Lento e Arena - come mai tali sigle sindacali non si siano definite “sconcertate” e non abbiano fino ad oggi agito per tentare di riparare il danno subito dai lavoratori per l’ingiusto inquadramento giuridico ed economico stabilito da una delibera del Commissario ad acta che indicava chiaramente la riduzione della nuova retribuzione tabellare nell’assegnazione della nuova categoria B1. A tali sigle sindacali vorremmo, inoltre, fare notare che gli istituti della contrattazione decentrata, ai quali invece appaiono fortemente interessati, non possono essere utilizzati per compensare l'errato inquadramento giuridico ed economico. Sarebbe illegittimo e fonte di danno erariale. A noi interessa solo la tutela dei lavoratori, di tutti i lavoratori e non solo dei nostri iscritti, e che venga posto rimedio al danno subito dagli stessi per effetto del passaggio al contratto pubblico, attraverso la modifica dell’inquadramento nel giusto livello retributivo, pari a quello di cui godevano in precedenza con il contratto privato".

I due sindacalisti si dicono infine "disponibili a collaborare sia con l’azienda che con gli altri sindacati, senza volere appuntarci alcuna medaglia se non quella di agire nell’esclusivo interesse dei lavoratori, ricordando (come da ultimo evidenziato anche dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1295 dell’8 febbraio 2024) che sussiste, tra l’altro, il diritto di ogni organizzazione sindacale, anche non rappresentativa, ad esercitare le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, a tutelare, rappresentare e assistere i propri iscritti e i non iscritti nei luoghi di lavoro, ad agire innanzi al Giudice del Lavoro, azionando la specifica tutela dell’art 28, legge 300/70 (repressione della condotta antisindacale). Per questo facciamo un appello alle altre organizzazioni sindacali a mettere da parte sterili atteggiamenti ostruzionistici ed a concentrarci sulla tutela dei lavoratori ingiustamente inquadrati in un livello che comporta una retribuzione inferiore a quella precedentemente percepita, nonostante il principio (sancito anche dalla Corte di Cassazione) secondo cui non è possibile rideterminare in peius il trattamento economico del dipendente".

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