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Caos sulle scuole in Calabria, il Tar sospende l'ordinanza di chiusura della Regione

Caos sulle scuole in Calabria. Il Tar questa mattina ha deciso di sospendere l’ordinanza con cui la Regione disponeva la sospensione delle attività didattiche dal 16 al 28 novembre. Bocciata, dunque, l’iniziativa del presidente facente funzioni Nino Spirli.

Il paradosso è che restano in vigore le ordinanze emesse dai sindaci qualche giorno prima della Regione. In questi centri la scuola resterà a distanza nonostante la decisione assunta dai magistrati del Tar Calabria. Il Tar ha accolto l’istanza di un gruppo di genitori di Paola avverso il provvedimento di chiusura delle scuole del presidente.

I genitori sono stati assistiti dagli avvocati Paolo Perrone e Nicola Cassano che avevano presentato analogo ricorso - accolto anche in quell’occasione dal tribunale amministrativo regionale – contro l’ordinanza di chiusura del comune di Paola.

L’istruttoria posta a base dell’ordinanza con cui la Regione Calabria aveva disposto la chiusura anche delle scuole materne, elementari e prima media è stata redatta «senza certezza alcuna del nesso di causalità intercorrente fra lo svolgimento in presenza delle attività didattiche nella scuola materna, in quella elementare e media di primo grado (limitatamente al primo anno) e il verificarsi dei contagi, stante anche l’assenza di interlocuzioni con gli Istituti Scolastici (ritenuti tutti allo stesso modo luoghi in cui il rispetto del distanziamento interpersonale è 'complicato')».

Lo scrive il Tar di Catanzaro nel provvedimento con cui ha disposto la sospensione dell’ordinanza regionale. «L'istruttoria posta a base dell’atto impugnato - scrive nella sua ordinanza il presidente del Tar Giancarlo Pennetti -
oltre a basarsi su presupposti cronologicamente non lontani da quelli tenuti presente dal citato Dpcm e dal successivo inserimento della Calabria in zona rossa, comunque, per quanto riportato nel preambolo motivazionale, nel disporre una chiusura generale, estesa cioè all’intero territorio regionale, senza discriminazione alcuna fra differenti situazioni locali o parti di territorio diverse, delle attività didattiche in presenza nei confronti delle categorie di alunni sopra indicate senza una almeno verosimile indicazione di coefficienti e/o percentuali di
contagio riferibili ad alunni e operatori scolastici ma esclusivamente sulla base della mera rappresentazione della
'connessa ai numerosi contagi di studenti e operatori scolastici'».

Elementi che secondo il presidente del Tar conducono «alla conclusione che la succitata correlazione e comunque -
quand’anche esistente - la sua consistenza e distribuzione territoriale sembrano essere frutto d’una istruttoria
procedimentale sommaria e carente basata su dati e ipotesi destinati a trovare più precisa conferma solo ad intervenuto esaurimento dell’efficacia dell’ordinanza 'de qua'».

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