Stop alle zone rosse in 7 comuni, mentre il provvedimento viene confermato in altri 4. Firmata oggi dal presidente della Regione Jole Santelli l'ordinanza n. 34 per il contenimento del rischio di diffusione da coronavirus.
Nello specifico, l'ordinanza prevede che nei Comuni di Oriolo, Melito Porto Salvo, Torano Castello e San Lucido restino efficaci le disposizioni delle precedenti ordinanze fino al 3 maggio 2020, quindi fino a quella data saranno mantenute le zone rosse.
Nei Comuni di Montebello Jonico, Cutro, Rogliano, Serra San Bruno, Bocchigliero, Chiaravalle Centrale, Fabrizia, cessano di avere efficacia dal 27 aprile 2020 le disposizioni che istituivano le zone rosse.
Restano applicabili ed efficaci tutte le altre disposizioni nazionali e regionali vigenti, per il contenimento dell’epidemia, anche nei Comuni in cui le specifiche restrizioni per quei territori vengano a cessare.
Santelli inoltre ha firmato anche le ordinanze n. 35 e n. 36. La n. 35 riguarda disposizioni relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Nel territorio regionale – oltre a quelle in urgenza, mai sospese - sono consentite dal 27 aprile 2020 le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture private accreditate e private autorizzate che siano in grado di garantire le misure minime indicate nell’allegato 1 alla presente Ordinanza, parte integrante della stessa, nonché presso gli studi medici professionali nei quali, tenendo conto della specifica dimensione organizzativa, tali misure siano applicabili; rimangono consentite le prestazioni di ricovero urgenti, quelle per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta, post acuta ed estensiva, di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché le attività programmate volte alla tutela della salute materno-infantile; 3. le sedute di vaccinazione devono essere garantite con le adeguate precauzioni e contingentazioni.
L'Ordinanza n.36 revoca la chiusura domenicale e nei giorni festivi, delle attività commerciali consentite, ferme restando le prescrizioni, gli indirizzi e le misure nazionali e regionali vigenti; gli esercenti ai quali è consentita la consegna a domicilio, in proprio o per conto terzi – da effettuarsi con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi - devono comunicare tale circostanza al Suap del Comune competente, con le modalità già fissate dalle norme di settore. E' consentita la possibilità di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione - anche fuori dei limiti di residenza o domicilio, in caso di necessità di accesso a luoghi di abituale frequenza delle persone affette da patologie certificate dall’autorità sanitaria (quali i disturbi dello spettro autistico) – nei casi di problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne per il contenimento degli aspetti auto-aggressivi ed aggressivi, da parte del soggetto certificato, al solo scopo di consentirne la migliore gestione; è consentita, altresì, la possibilità di spostamento oltre la prossimità della propria abitazione, dei minorenni, in presenza di un genitore, ferme restando le misure di distanziamento e protezione già individuate nei provvedimenti nazionali e regionali vigenti; gli spostamenti giustificati per motivi di assoluta necessità, correlati allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori, sono da intendersi possibili, con le limitazioni specificate, anche da e verso Comuni non limitrofi al proprio.
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