La Seconda Sezione del Tar Calabria presieduta da Nicola Durante ha respinto il ricorso di un lungo elenco di soggetti privati accreditati che comprende gli erogatori di prestazioni ambulatoriali e di laboratorio, e i titolari di strutture territoriali socio sanitarie (Rsa, Rsd, case protette ed altro). I privati avevano impugnato il decreto del Commissario ad acta al Piano di rientro 174 del 15 ottobre 2018, che invece, alla luce della sentenza pubblicata, risulta corretto. La contestazione riguardava una modifica sostanziale del contratto tipo che definisce i rapporti giuridici ed economici tra le aziende sanitarie e i soggetti privati accreditati. Il decreto impugnato, infatti, elimina la possibilità che il contratto dell’anno precedente sia prorogato automaticamente l’anno dopo “sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto”. “Non è ammessa proroga automatica e/o tacita”, recita la nuova clausola. L'articolo completo nell'edizione odierna della Calabria della Gazzetta del Sud.