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Sanità, «il commissario ad acta è Oliverio»

 Il presidente della Giunta regionale Mario Oliverio è da considerare, a tutti gli effetti, il Commissario per l’attuazione del Piano di rientro. Formalmente già in carica. Lo sostiene l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il parere, richiesto nei giorni scorsi, è stato redatto dall’avvocato Giampiero Scaramuzzino. Oliverio dunque, per l’Avvocatura dello Stato, «esercita le funzioni di commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro in virtù della deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010 che attribuisce la titolarità dell’ufficio al presidente pro tempore della Giunta regionale per l’intera durata del Piano di rientro». Sul punto nel parere (datato 30 gennaio) viene ricordato che la stessa Avvocatura «su richiesta del Sub commissario per l’attuazione del piano» si era già espressa osservando «che la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010 collega la titolarità dell’ufficio commissariale alla carica di Presidente pro tempore della Giunta regionale, senza indicare la persona fisica incardinata nell’organo straordinario. Ebbene – insiste l’Avvocatura – non sembra dubitabile che gli effetti di tale deliberazione di nomina si producano direttamente nei confronti del Presidente della Giunta in carica e, dunque, di quello eletto nell’ultima tornata elettorale». Peraltro, «l’art. 2, commi 79 ed 83, della legge n. 191 del 2009 prevede che la nomina del commissario ad acta avvenga “per l’intera durata del piano di rientro” e, significativamente, neppure l’originario provvedimento governativo di nomina del 30 luglio 2010 prevede un termine finale di efficacia». Per l’Avvocato distrettuale Giampiero Scaramuzzino, pertanto, in base a queste considerazioni si può «senz’altro di affermare che l’affidamento dell’ufficio commissariale al Presidente pro tempore della Giunta regionale debba permanere per tutta durata del piano di rientro, fatti salvi i casi di dimissioni o di impedimento all’esercizio delle funzioni, i cui effetti, tuttavia, si producono solo “fino all’insediamento del nuovo Presidente della Regione o alla cessazione della causa di impedimento”. Tale ricostruzione trova conferma nella stessa deliberazione del 19 settembre 2014 del Consiglio dei Ministri che, in relazione alle dimissioni del precedente Presidente della Giunta della Regione Calabria, ha provveduto alla sostituzione temporanea del commissario ad acta, limitandola espressamente “fino all’insediamento del nuovo Presidente della Giunta della Regione Calabria” e manifestando così la volontà di mantenere per l’intera durata del piano di rientro gli effetti della deliberazione di nomina del Presidente pro tempore. In definitiva, la sostituzione solo temporanea, del resto conforme alla previsione di legge, non puo che essere intesa come conferma dell’originaria nomina a commissario del Presidente della Giunta pro tempore». Ed infine, ad avviso dell’Avvocato distrettuale, «le conclusioni alle quali si è giunti non sono inficiate dalla sopravvenuta disciplina contenuta nell’art. 1, comma 569. della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2005), che sopprime i riferimenti al Presidente della Regione contenuti nell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 ed introduce una causa specifica di incompatibilità tra l’esercizio delle funzioni di commissario ad acta per il piano di rientro e l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento. Ai sensi del medesimo art. 1, comma 569, della legge n. 190, infatti, la predetta incompatibilità “si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente all’entrata in vigore della presente legge. 

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