Alessia Bausone aveva convenuto in giudizio Afflitto per sentirne accertare l’ineleggibilità in quanto dipendente dell’ASP di Crotone con la qualifica di dirigente medico di prima fascia, chiedendone la decadenza al fine di poter subentrare al suo posto in Consiglio Regionale.
La Suprema Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha confermato l’esito dei due precedenti gradi di giudizio, escludendo l’assimilabilità delle funzioni svolte da Afflitto rispetto a quelle apicali proprie del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, stabilendo che: “tale incarico comporta l’attribuzione di compiti di direzione ed organizzazione limitati alla struttura affidata all’Afflitto, la quale costituisce soltanto un’area dell’Unità operativa complessa di Medicina Legale, a sua volta configurabile come un’articolazione del Dipartimento di prevenzione dell’Asp”.
L’ordinanza sottolinea, inoltre, come Afflitto non operasse in piena autonomia, dal momento che i predetti compiti dovevano “essere svolti in funzione del conseguimento di obiettivi la cui fissazione non è demandata a lui stesso, ma al Direttore di Dipartimento” e che in alcun modo il dottore, in qualità di medico necroscopo, avrebbe potuto condizionare il corpo elettorale.
L’epilogo in Cassazione pone termine in maniera definitiva ad un’odissea giudiziaria durata oltre due anni, che ha visto soccombere la Bausone in ogni grado di giudizio, attesa la totale infondatezza delle sue argomentazioni, e riconfermare le tesi sempre sostenute dal Consigliere Afflitto, il quale ha accolto con grande entusiasmo la decisione della Suprema Corte.
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