La scomparsa della governatrice calabrese Jole Santelli rappresenta uno spartiacque anche per costituzionalisti ed esperti di diritto. «Questa vicenda non ha precedenti» ammette Michele Ainis, messinese di nascita e tra i più autorevoli giuristi del panorama nazionale. Tra i casi di presidenti di Regioni morti durante il loro mandato si possono annoverare il calabrese Antonio Guarasci - venuto a mancare nel 1974 in un incidente stradale - e il siciliano Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia nel 1980. «Ma lì - ragiona Ainis - avevamo un’altra forma di governo. Tant’è che la dipartita dei presidenti non ha comportato lo scioglimento automatico del Consiglio regionale». Adesso in quale situazione ci troviamo, professore? «Con l’elezione diretta del presidente vale il principio del simul stabunt simul cadent. La bussola da seguire è l’articolo 126, 3° comma, della Costituzione: il decesso del presidente di una Regione è causa dello scioglimento immediato del Consiglio. Il resto è poi regolato dagli Statuti e dai regolamenti interni delle assemblee legislative». Qual è l’iter che si dovrà seguire da lunedì? «Secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio regionale calabrese, l’assemblea dovrà essere convocata entro 10 giorni dall’acquisizione di questa tragica notizia. E tuttavia il legislatore ha inserito nell’articolo 60 una frase sibillina: “Ove il Consiglio abbia assunto la deliberazione suddetta, il presidente congeda definitivamente i consiglieri”. E se ciò non avvenisse, cosa succederebbe? Per fortuna abbiamo lo Statuto della Calabria a spazzare via i dubbi, certificando la fine della legislatura in caso di morte del presidente». Ma chi dichiara ufficialmente sciolto il Consiglio regionale? «Tale compito spetta al presidente della Repubblica attraverso un decreto da adottare su richiesta del premier e previa una deliberazione del Consiglio dei ministri». L’assemblea rimarrà comunque in carica per tutti gli atti urgenti e indifferibili. Quali categorie sono ricomprese in tale classificazione? «In un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, non c’è limite alla possibilità di decisione che il vicepresidente può assumere. Bisogna però tenere sempre presente che la figura posta al vertice della Regione non ha al momento una legittimazione popolare». La doppia preferenza di genere, che la Calabria non ha ancora introdotto nella propria legge elettorale, può rientrare tra gli atti urgenti e indifferibili cui è abilitato il Consiglio? «Probabilmente no. Ma non sarebbe un delitto costituzionale se il Governo ripetesse quanto fatto in Puglia, altra Regione inadempiente sotto questo profilo, dove si è deciso di introdurre la doppia preferenza di genere attraverso un decreto legge convertito in tempi rapidi dal Parlamento. Mi auguro, comunque, che tutto ciò non diventi un alibi per rimandare il voto di parecchi mesi». Secondo lei quando potrà tornare alle urne la Calabria? «La legge 190 del 2014, che ha emendato la 65 del 2004, indica che le elezioni hanno luogo entro 60 giorni dalla fine della legislatura». È una tesi sostenuta anche dal presidente del Consiglio regionale Mimmo Tallini e da altri esperti come l’avvocato amministrativista Oreste Morcavallo. Ma ciò vale anche nei casi di chiusura anticipata di un mandato elettorale? «Bisogna dare alla norma un’interpretazione teleologica e, dunque, c’è la necessità di dare un peso prevalente allo scopo per il quale la norma è stata emanata. Non possono passare più di 60 giorni da quando c’è il “cadavere della legislatura” terminata. La priorità, a mio avviso, è avere un governo regionale legittimato dal popolo. Sempre che l’emergenza sanitaria non complichi tutto e si renda necessario, con un provvedimento del Governo, un ulteriore rinvio della data del voto».