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Regione Calabria condannata anche in secondo grado per le ferie non godute: risarcire ex dirigente

Le ferie annuali retribuite sono un diritto inviolabile del lavoratore. Dopo la pronuncia di primo grado del Tribunale di Catanzaro, ora arriva la conferma anche dalla Corte d’appello del capoluogo. I giudici di secondo grado hanno infatti respinto il ricorso presentato dalla Regione Calabria contro l’iniziale decisione con la quale si obbligava la Cittadella a indennizzare un dirigente, collocato in quiescenza, che alla data del collocamento aveva maturato e non “sfruttato” parecchi giorni di ferie.
Confermato il principio di fondo: laddove il datore di lavoro non dimostri di aver messo in condizione il lavoratore di godere le ferie o di averlo invitato a usufruirne, deve retribuire il periodo di ferie non godute. La vicenda risale al 2016, con la Giunta Oliverio in carica, quando il dipartimento Organizzazione e Risorse umane ha mandato in pensione, con decorrenza gennaio 2017, un dirigente generale notificandogli la comunicazione appena 24 giorni prima. Pertanto, il dirigente, pur avendo maturato 70 giorni di ferie, si è trovato nella impossibilità di poterne usufruire.
Dopo il collocamento a riposo, il dirigente ha formulato istanza per ottenere l’attribuzione dell’indennizzo per il mancato godimento delle ferie.

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