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La Zes unica batte un colpo, sbloccato il credito d’imposta. Svolta anche per la Calabria

Sulla Zona economica speciale unica del Mezzogiorno finalmente qualcosa si muove. E si tratta di un atto concreto dopo mesi di limbo: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è dunque pienamente operativo, il meccanismo che sblocca il credito d’imposta per gli investimenti della Zes unica, che coinvolge anche la regione Calabria.
Il decreto interministeriale, adottato dal Ministero per il Sud di concerto con quello dell’Economia, si rivolge ad una vasta la platea di beneficiari: «Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella Zes unica».

Ma come sono sfruttabili questi benefit? «Sono agevolabili – chiarisce il decreto – gli investimenti realizzati dal 1. gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva».
Sono agevolabili investimenti per un minimo di 200mila euro, nel limite massimo per ciascun progetto d’investimento di 100 milioni di euro. Per la Calabria l’ammontare previsto del beneficio è del 40%, seguendo una rigida procedura tramite l’Agenzia delle Entrate finalizzata a ottenere la compensazione delle spese sostenute. Inoltre sono stati previsti controlli stringenti anche dal punto di vista antimafia per le richieste di beneficio superiori al valore di 150mila euro. Previsti ulteriori paletti: «Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella Zes unica – si legge ancora nel decreto interministeriale – per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti».

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