Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale

Maxi processo Eureka, i legali intervengono sull'utilizzabilità delle intercettazioni

In merito alla sentenza delle Sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione inerente l'utilizzabilità di intercettazioni e comunicazioni cripate registriamo il commento degli avvocati Manlio Morcella, Natale Polimeni e Piermassimo Marrapodi, promotori dei ricorsi di Sebastiano e Bruno Giorgi tra gli imputati del maxi processo “Eureka”, ad oggi in fase di udienza preliminare davanti al Gip di Reggio Calabria.

<Sulla base dello scarno contenuto della informazione provvisoria che attiene alla decisione delle SS.UU. sui ricorsi di Sebastiano e Bruno GIORGI, ed anche per fornire alla opinione pubblica una panoramica quanto più possibile obiettiva, e non di parte, questi sono i convincimenti cui è pervenuto il collegio difensivo:

È ormai finalmente pacifico che le chat SKY Ecc, acquisite con la procedura OEI, costituiscono il prodotto di un’attività di intercettazione svoltasi in Francia su di un’intera piattaforma, per circa due anni. Di qui la inequivoca presa d’atto del Supremo Consesso, secondo cui la norma processuale interna di riferimento si individua nell’art. 270 cpp. Esce così di scena, seppure con ritardo, ogni equivoco sul configurare tali chat documenti, con derivata certa disapplicazione degli art. 234, 234bis, 253 e 254bis cpp.

Ferma la inferenza dell’art. 270 cpp, spetterà al Giudice italiano valutare se le chat che costituiscono il prodotto dell’attività captativa espletata dalla A.G. francese, possano essere utilizzate nei giudizi interni. Valutazione, questa, che importerà di verificare se le intercettazioni siano state compiute rispettando o meno i principi fondamentali del nostro ordinamento, comprensivi eminentemente di quelli che attengono alla tutela della riservatezza nelle comunicazioni, al diritto di difesa ed al giusto processo.

Il convincimento da ultimo espresso deve certo tenere in conto il rigetto dei ricorsi, con i quali era stato richiesto l’annullamento delle misure custodiali. E muovendo da questa angolazione si può accedere a due ordini di conclusioni: o la reiezione delle impugnative è stata determinata da un già avvenuto apprezzamento della non lesione dei principi fondamentali dell’ordinamento interno (come sembrerebbe evincersi dagli articoli di stampa che sono stati pubblicati con “capacità divinatorie” sulla problematica, non essendo stata ancora depositata la motivazione della decisione delle SSUU); o, in alternativa, il mancato accoglimento dei ricorsi è stato cagionato dalla scelta di demandare al giudice del merito il compito di verificare se le intercettazioni assentite in FRANCIA abbiano violato o meno i principi fondamentali dello Stato italiano.
In entrambe le ipotesi, la partita è da ieri divenuta aperta e non più preclusa, poiché, in ogni caso, la difesa in sede di merito, sarà in condizione di dimostrare la certa avvenuta lesione del principio della riservatezza delle comunicazioni, dell’esercizio del diritto di difesa e dei principi che regolano il giusto processo rispetto alla attività investigativa che ha portato alla acquisizione delle chat SKY Ecc"

Caricamento commenti

Commenta la notizia