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Cisal: "Bene l'Anac sull'ennesimo pasticcio della Regione sulle nomine"

Inconferibile l'incarico di amministratore unico delle Terme Sibaritide ad un consigliere comunale

L’Anac colpisce ancora la Regione Calabria. E questa volta c’è anche un inedito. L’Anticorruzione nazionale, con delibera n. 386 del 27 aprile, ha rilevato l’inconferibilità nell’assegnazione della carica all’attuale amministratore unico della società Terme Sibaritide S.p.a., ente controllato appunto dall’Ente regionale. Lo svela il sindacato CSA-Cisal.

L'amministratore unico di Terme Sibaritide è consigliere comunale

L’Anac ha accertato la violazione dell’articolo 7 comma 1 lett. D) del D.lgs. 39 del 2013. Nello specifico la norma applicabile prevede appunto che a coloro che “…nell’anno precedente siano stati componenti della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione…” non possa essere conferito l’incarico “di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale”. L’amministratore unico in questione ricopre la carica di consigliere comunale in un Ente del Cosentino con appunto una popolazione superiore ai 15 mila abitanti.

I motivi dell'inconferibilità

L’Anac nella sua ricognizione della vicenda ha accertato la sussistenza di tutti i profili giuridici per far scattare la causa d’inconferibilità. Anzitutto, è pacifico come la società Terme Sibaritide S.p.a. sia un ente di diritto privato a controllo pubblico regionale, l’Amministrazione calabrese detiene tutte le quote azionarie. Inoltre, sotto il profilo funzionale, nonostante le memorie difensive prodotte dalla controllata regionale, l’Authority ha evidenziato come Terme Sibaritide svolga funzioni connesse alla gestione e all’erogazione al pubblico di servizi termali. Per fugare ogni dubbio, nel provvedimento firmato dal presidente Giuseppe Busia si legge: “la resa di prestazioni medico specialistiche nonché riabilitative (a titolo di esempio riabilitazione neuromotoria e idrokinesiterapia), in regime di accreditamento con il sistema sanitario regionale, vale a ritenere che la Regione eserciti le proprie competenze in materia sanitaria, tra l’altro, avvalendosi dell’opera di una società controllata dalla medesima amministrazione. Ciò che, infatti, assume rilievo nella perimetrazione del concetto in esame è l’attitudine di una certa attività a soddisfare l’esigenza di realizzare - non necessariamente in via esclusiva - un interesse della collettività”.

Le sanzioni. Atti nulli e l'organo responsabile non potrà conferire incarichi per tre mesi

L’Anac, con la sua delibera, ha disposto la nullità di conferimento degli incarichi e dei relativi contratti. Inoltre, rimette “agli RPCT dell’ente conferente l’incarico di cui sopra, la valutazione in sede di procedimento sanzionatorio, dell’elemento soggettivo della colpa in capo all’organo conferente previsto dall’art. 18 dlgs 39/2013”. È il caso di ricordare come in questi casi, la legge prevede che ‘le conseguenze economiche’ degli atti nulli ricadano appunto sugli organi conferenti l’incarico.  Inoltre, la Responsabile dell’Anticorruzione regionale dovrà formalmente contestare la causa di inconferibilità e avviare il procedimento “nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell’incarico, erano componenti dell’organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica”. Fra le sanzioni, si legge ancora nella delibera Anac, si prevede che “i componenti dell’organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto 39/2013, così come definiti dall’art. 1, comma 2”. E poi - prosegue il sindacato CSA-Cisal - c’è anche l’inedito: “gli enti interessati sono tenuti a pubblicare copia della presente delibera, nella versione anonimizzata approvata dal Consiglio dell’Autorità, nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’, sottosezione di secondo livello ‘Prevenzione della corruzione’. È il primo caso nel suo genere per la Regione Calabria. Un adempimento già svolto dalla Responsabile dell’Anticorruzione regionale che, parrebbe, abbia già all’apertura del procedimento di vigilanza da parte dell’Anac su questa questione tentato di convincere l’organo conferente a rimuovere la causa di inconferibilità, tuttavia senza aver ricevuto alcuna risposta. Purtroppo, in Regione Calabria si è consolidata la cattiva consuetudine di non prestare ascolto all’Anticorruzione regionale. Un ufficio che invece dovrebbe essere valorizzato e tenuto in debita considerazione viste le importanti funzioni esercitate.

L'importanza degli interventi dell'Anac

Insomma, si è consumato l’ennesimo pasticcio sulle nomine da parte della Regione. A questo punto è necessario che emergano i soggetti responsabili di questa nomina sonoramente bocciata dall’Anac e che certo non mette in buona luce la Regione Calabria. Non sarebbe stato meglio prestare ascolto alla Responsabile dell’Anticorruzione regionale? Magari si evitata l’ennesima figuraccia. In passato, il sindacato CSA-Cisal aveva già segnalato l’illegittimità della nomina della precedente responsabile dell’Avvocatura regionale (come poi anche confermato in diversi gradi di giudizio dal Tribunale del Lavoro) e più recentemente (pur non trattandosi di una vera e propria illegittimità) quantomeno l’inopportunità di individuare un commissario esterno alla guida del Corap senza aver verificato la presenza di professionalità adeguate fra i dirigenti regionali interni. Il sindacato CSA-Cisal più volte ha seguito e, in altre occasioni, richiesto l’attenzione dell’Anac sull’operato della Regione Calabria proprio per garantire la piena legittimità dall’azione amministrativa nonché la sua totale trasparenza. Restiamo convinti che questi temi debbano ancora ben radicarsi nella cultura dell’Amministrazione regionale. Proprio per questa ragione - conclude il sindacato CSA-Cisal - confidiamo che quest’ultimo provvedimento dell’Anac sia eseguito con rigore e celerità.

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