Il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la richiesta avanzata dal collegio difensivo nel processo «Rinascita-Scott» di annullare il decreto che dispone il giudizio emesso dal gup Claudio Paris al termine dell’udienza preliminare nel procedimento contro le cosche del Vibonese. La richiesta è stata presentata alla luce della decisione di ieri della Corte d’appello di Catanzaro che ha ricusato il giudice Claudio Paris - gup nel troncone del processo con rito abbreviato e gup anche nel corso dell’udienza preliminare - per quanto riguarda la sola posizione dell’imputato Antonio Ierullo accusato, davanti alla Corte d’Assise di Catanzaro, degli omicidi di Alfredo Cracolici e Giovanni Furlano. Nei confronti di Ierullo è stata dichiarata la nullità del giudizio e la sua posizione è stata stralciata e gli atti restituiti al gup distrettuale per una nuova decisione.
Vista l’aggravante del metodo mafioso contestata in relazione ai delitti Cracolici e Furlano, perché il delitto sarebbe maturato in seno alla cosca Bonavota, la difesa ha chiesto di estendere tale valutazione all’intero compendio processuale. Alla richiesta si è opposto il pubblico ministero Annamaria Frustaci che ha sottolineato come Ierullo non sia imputato davanti al Tribunale di Vibo nel processo con rito ordinario. "Questo è già singolare - ha detto Frustaci - è il primo campanello d’allarme rispetto al quale il Tribunale può valutare la fondatezza della questione sollevata». Secondo il magistrato le difese si segnalano e si dolgono «dinanzi a questo Tribunale di qualcosa che riguarda una vicenda che semmai dovrà essere discussa e approfondita davanti alla Corte d’Assise di Catanzaro. Se ritenessimo che sia sufficiente esprimere una valutazione sulla sussistenza o meno di una circostanza aggravante, non ci sarebbe alcun giudice, non solo del circondario di Vibo ma anche del distretto di Catanzaro e anche in Calabria che possa pronunciarsi sull'esistenza o persistenza di articolazioni di 'ndrangheta e sulla modalità con cui il fatto criminoso viene commesso e contestato».
I giudici, dopo una lunga camera di consiglio, hanno ritenuto che «le eccezioni vadano rigettate per i motivi che seguono: il provvedimento emesso dalla Corte d’Appello, organo competente a pronunciarsi sulla ricusazione, ha stabilito in ordine agli effetti sugli atti compiuti dal giudice ricusato riconoscendo l'inefficacia del decreto che dispone il giudizio unicamente con riferimento alla posizione di Ierullo e, per converso, riconoscendo piena efficacia a tutti gli altri atti compiuti. Rientra, infatti, nella competenza dell’organo che si pronuncia sulla ricusazione, l’individuazione degli atti che conservano o meno efficacia, sulla base di una valutazione autonoma e non sovrapponibile a quella del giudice del dibattimento. Pertanto l'ordinanza adottata è al più ricorribile per Cassazione».
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