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Calabria "rossa", la Regione dimentica l'asporto e monta la polemica. Spirlì ribatte sui social

La Calabria da domani, lunedì 29 marzo, sarà zona rossa e nell'ordinanza n° 19 firmata ieri dal presidente Spirlì (consultabile QUIla Regione Calabria è stata protagonista di una "svista" che ha mandato in subbuglio il mondo della ristorazione.

Nel punto 6, terzo capoverso, dell'ordinanza viene specificato infatti che "la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio. Ergo, la Giunta regionale aveva previsto solamente il domicilio per gli operatori della ristorazione e non l'asporto. Una dicitura che ha scatenato il panico e che ha indotto il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, a chiarire la vicenda in un'apposita diretta social di qualche minuto fa: "L'asporto per bar, ristoranti e pizzerie è assolutamente contemplato nel titolo V dell'ordinanza. Non c'è nessun divieto sull'asporto. Giusto per chiarire, ma stiamo preparando una nota per chiarire e chiunque stia tentando di rimestare come al soluto nel torbido può farne tranquillamente a meno".

La nota della Regione

Rimane consentita l'attività dei servizi di ristorazione sia da asporto che a domicilio. In riferimento all’ordinanza n. 19 del 27 marzo 2021 (“Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’ordinanza del ministro della Salute del 26 marzo 2021”), la Regione Calabria precisa che «la predetta ordinanza richiama tutte le disposizioni del Titolo V del Dpcm del 2 marzo 2021 e, conseguentemente, anche l'art. 46, comma 2, il quale prevede espressamente che resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18». Pertanto, «così come richiamato nell'ordinanza in oggetto, rimane consentita, con le limitazioni orarie della norma citata, l'attività dei servizi di ristorazione sia da asporto che a domicilio».

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