È stato dichiarato inammissibile «per difetto di giurisdizione» il ricorso con cui si chiedeva l’annullamento del decreto della Regione che, nel novembre scorso, ha dato l’ok alla nuova graduatoria dei lavoratori precari della legge 12/2014. Si tratta di lavoratori in servizio alla Cittadella o in enti in house della Regione e la graduatoria in questione ha individuato in modo definitivo coloro che hanno diritto a partecipare ad una futura procedura di stabilizzazione.
Il provvedimento era stato impugnato da alcuni lavoratori rimasti fuori dalla graduatoria – a loro parere «illegittimamente» – ma il Tar Calabria si è dichiarato «privo di potestas iudicandi». Ad occuparsene, insomma, doveva essere il giudice del lavoro, a cui la legge assegna, come sancito da diverse sentenze della Cassazione, «tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso d.lgs. per ogni fase dei rapporti stessi, «incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali», perché la residuale giurisdizione del giudice amministrativo concerne soltanto le controversie relative a procedure concorsuali strumentali all'assunzione od alla progressione in un'area o fascia qualitativamente superiore a quella di appartenenza e va dall'inizio delle operazioni concorsuali, con l'adozione del bando - con il quale l'Amministrazione manifesta all’esterno la decisione di reclutare un certo numero di dipendenti - fino all'approvazione della graduatoria definitiva, senza estendersi al successivo atto di nomina». Gli esclusi che avevano proposto il ricorso chiedevano, oltre all’annullamento del decreto, che alla Regione - difesa dall’avvocato Gianclaudio Festa - fosse intimato di indire una nuova manifestazione di interesse finalizzata alla presentazione delle domande di inserimento negli elenchi regionali del precariato di cui alla legge regionale 1/2014.
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