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Calabria, Spirlì riapre gli impianti per gli sciatori amatoriali

È quanto stabilito in un'ordinanza del presidente facente funzioni della Regione

Riaprono gli impianti per gli sciatori amatoriali. È quanto stabilito in un'ordinanza del presidente facente funzioni Nino Spirlì.

Con l'ordinanza n. 6 del 12 febbraio 2021, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla riapertura e all’utilizzo degli impianti di risalita
nelle stazioni e nei comprensori sciistici, da parte degli sciatori amatoriali".

Tutti i punti dell'ordinanza

A partire dal 15 febbraio 2021:

1. Cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lettera oo) del DPCM 14
gennaio 2021 per quanto riguarda gli impianti per gli sciatori amatoriali, che, pertanto, possono
riaprire ed essere utilizzati, ferme restando le altre disposizioni previste dalla medesima lettera oo) del
citato DPCM.

2. L’utilizzo degli impianti di risalita deve avvenire secondo quanto previsto nel documento “Linee
guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli
sciatori amatoriali” della Conferenza delle Regioni n. 21/17/CR/COV19 dell’8 febbraio 2021,
Allegato A parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.

3. I gestori degli impianti adottano sistemi di prenotazione in grado di consentire una gestione
strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere ai comprensori sciistici ed ai relativi
impianti di risalita per ciascuna singola giornata, coordinandosi con i Dipartimenti di Prevenzione delle
Aziende Sanitarie Provinciali, con i Sindaci e con le strutture ricettive.

4. In ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico, nei
primi 15 giorni di riapertura, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella
misura del 50% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie,
seggiovie, skilift) presenti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un
comprensorio.

5. Nel caso delle seggiovie, per portata massima al 100% della capienza del veicolo è previsto l’uso
obbligatorio di mascherina chirurgica, anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in
strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità. La portata sia ridotta al 50% se le 8
seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento.

6. Per le cabinovie, si applica la riduzione al 50% della capienza massima del veicolo ed uso
obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in
strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità.

7. Per le funivie, si applica la riduzione al 50% della capienza massima del veicolo, sia nella fase di
salita che di discesa, con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente
utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità.

8. L’utilizzo degli impianti, in forza del disposto di cui all’art. 1 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021,
fino al 15 febbraio 2021 e ad eventuali proroghe, è limitato ai soli cittadini residenti o domiciliati nella
Regione Calabria.

9. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza cessano automaticamente la propria efficacia e,
conseguentemente gli impianti resteranno chiusi alla fruizione degli sciatori amatoriali, nel caso in
cui alla Regione Calabria si dovessero applicare le misure di cui all’articolo 2 o all’articolo 3 del
DPCM 14 gennaio 2021, ovvero se tali misure si applichino in specifici territori nei quali insistono gli
impianti, per il tempo di vigenza di dette misure.

10. Rimangono efficaci le altre disposizioni regionali vigenti, non modificate e non in contrasto con
quanto previsto nella presente Ordinanza e le altre disposizioni nazionali in materia emergenziale. A
seguito di eventuali provvedimenti adottati a livello nazionale, ovvero ad ulteriori sviluppi della
situazione epidemiologica locale e regionale, le disposizioni fissate nella presente Ordinanza potranno
essere rimodulate.

QUI il testo completo dell'ordinanza

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