Il Tar Lazio ha respinto l'istanza cautelare della Regione Calabria contro l'istituzione della zona rossa. L'ordinanza è stata appena depositata dai giudici della prima sezione (presidente Antonino Savio Amodio, estensore Lucia Maria Brancatelli) e ribadisce di fatto quanto già sostenuto con un primo provvedimento monocratico dello stesso tenore emesso nei giorni scorsi. Secondo i giudici, le censure della Regione contro gli atti emessi da presidenza del Consiglio dei Ministri e ministero della Salute «sono formulate genericamente», mentre «l’applicazione alla Calabria delle misure contenitive di cui all’articolo 3 del Dpcm del 3 novembre (la zona rossa, ndr) risulta coerente con i dati forniti dalla Regione Calabria ed appare il frutto della applicazione oggettiva di parametri predeterminati». Il Tar Lazio cita fra l'altro «la presenza di uno “scenario di tipo 4”, in ragione della presenza di un indice Rt superiore a 1,5 e con livello di rischio “alto”». In particolare, al momento dell'ordinanza del ministero della Salute, «l’indice Rt della Regione Calabria risultava pari a 1,84 con intervallo di confidenza compreso tra 1,56 e 2,19; l’indice in questione era, quindi, “significativamente” superiore a 1,5 non in ragione di valutazioni rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione, come prospettato dalla parte ricorrente, ma sulla base di regole tecnico-scientifiche, secondo cui il fattore Rt è “significativamente” superiore a 1,5 quando presenta – come nel caso di specie - un intervallo di confidenza che, al suo livello inferiore, è superiore a tale soglia». E ancora: «Anche la classificazione a rischio “alto” della regione Calabria - si legge nell'ordinanza - non è dipesa da valutazioni discrezionali del Ministero ma dall’applicazione di parametri predefiniti, e in particolare di quelli da cui si desumeva la presenza nella Regione di criticità dei servizi sanitari territoriali, quali: l’indicatore 2.4 “numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicati in ciascun servizio territoriale al contact tracing”; l’indicatore 2.5 “numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicati in ciascun servizio territoriale alle attività di prelievo/invio ai laboratori di riferimento e monitoraggio dei contatti stretti e dei casi posti rispettivamente in quarantena e isolamento”».