Calabria

Venerdì 22 Novembre 2024

Coronavirus, in Calabria mascherina obbligatoria anche all'aperto

Per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Coronavirus, la nuova ordinanza del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, istituisce l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto per tutti i cittadini, esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni e le persone con disabilità non compatibile con l’uso del dispositivo di protezione. Si tratta dell’ordinanza 68 la quale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 7 ottobre 2020, prevede tra l’altro: l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi all’aperto, per tutto l'arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono comunque esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti e le persone durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva; inoltre, sono confermati il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione; è disposto, a modifica di quanto previsto in allegato A all’ordinanza n. 55/2020 come integrato dall’ordinanza n. 58/2020, per tutte le attività economiche, produttive e ricreative e per gli uffici pubblici ed aperti al pubblico, l'obbligo di rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti, impedendo l’accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi e comunicando la circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp territorialmente competente per gli adempimenti di consequenziali. Resta in capo alle autorità competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, applicando le sanzioni da 400 a 1000 euro. Rimangono inoltre efficaci e vigenti le ulteriori misure del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, prorogate dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri e le misure previste nelle precedenti ordinanze del presidente della Regione emanate per l’emergenza Covid-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.

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