In ballo ci sono 4 milioni e mezzo di euro ed un servizio importante: l’evoluzione, l’assistenza e la manutenzione del Sistema unitario regionale per la programmazione, la gestione e il monitoraggio degli investimenti pubblici (Siurp).
Portato a termine l’appalto, nella vicenda “irrompe” adesso il Tar che annulla l’aggiudicazione e condanna la Regione e le ditte vincitrici al pagamento delle spese legali. Accolto, dunque, il ricorso presentato dalla Ifm srl, rappresentata e difesa dagli avvocati Crescenzio Santuori ed Emilio Martucci, in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese con Engineering Ingegneria Informatica e Lattanzio Ict Lab, contro la Regione e nei confronti di Inmatica, Telecom Italia e Sinapsys (componenti del consorzio vincitore della gara d’appalto annullata dai giudici amministrativi).
Oggetto della controversia è la procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento del servizio, bandita dalla Regione il 22 aprile 2015, che si pone l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di gestione e controllo degli investimenti pubblici. Un “compito” strategico per l’evoluzione funzionale del già esistente sistema Siurp, interamente di proprietà della Regione, che supporta l’amministrazione in tutte le fasi di programmazione, istruzione, attuazione, controllo e rendicontazione degli investimenti pubblici, «in modo da fornire una visione integrata dell’attuazione delle politiche e valutare la valenza della strategia dell’impianto programmatico» su, fra l’altro, Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), Fondo sociale europeo (Fse), Fondo europeo per la pesca (Fep), strumenti di ingegneria finanziaria, obiettivi di servizio, risorse liberate del periodo 2000-2006, Piano di azione e coesione (Pac) e Programma attuativo regionale.
Tutto da rifare, a questo punto, fermo restando che la Regione potrà appellare la sentenza al Consiglio di Stato. Decisiva, per i giudici, è stata una contestata variazione dell’offerta effettuata dal gruppo aggiudicatario in sede di verifica di presunte anomalie. Secondo la tesi della società ricorrente, si sarebbe dovuti giungere all’esclusione del raggruppamento risultato invece aggiudicatario. Una tesi che ha convinto il Tar, il quale già con ordinanza dello scorso 20 luglio aveva sospeso gli atti impugnati, in accoglimento della relativa istanza proposta dagli avvocati Santuori e Martucci. «È evidente – scrive nella sentenza il collegio presieduto da Vincenzo Salamone – come in sede di verifica dell’anomalia il raggruppamento aggiudicatario non potesse fornire giustificazioni basate sull’utilizzo di personale diverso da quello presentato in sede di offerta tecnica. È invece pacificamente accaduto che le giustificazioni del 20 gennaio 2016 prendano in considerazione l’erogazione, da parte di Telecom Italia di 2.596 giornate/uomo, dato che non corrisponde alle emergenze dell’offerta tecnica. Ne deriva che in sede di verifica dell’anomalia l’offerta tecnica è stata evidentemente modificata. Né convince la tesi che la ripartizione del servizio sia stata, in sede di giustifiacazioni, meramente teorica». E ancora, l’offerta «ha subìto una rilevante modificazione anche quanto al servizio di help desk on site». La conclusione è che «l’approfondito esame condotto ha dimostrato che, in sede di valutazione dell’anomalia, il raggruppamento aggiudicatario ha inammissibilmente modificato la propria offerta tecnica».
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