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Tar: a Catanzaro
"schede ballerine"

I vizi riscontrati dal Tar della Calabria nello scrutinio dei voti delle comunali di Catanzaro del maggio scorso valgono "a dare corpo all'ipotesi delineata nell'impugnativa e cioé che la mancanza di schede autenticate e non utilizzate costituisca sintomo di grave illegalità delle operazioni elettorali, potendo dar luogo al cosiddetto sistema della 'scheda ballerina'". Lo scrivono i giudici del Tar nelle motivazioni della sentenza con la quale hanno annullato le elezioni in otto sezioni.
"Il sistema fraudolento- dicono i giudici del Tar riferendosi alla 'scheda ballerina' - consiste nel far uscire dal seggio una scheda vidimata non votata per essere utilizzata al posto della scheda consegnata dall'elettore nel seggio". "I vizi denunziati - scrivono, tra l'altro, i giudici del Tar - non concretano mere irregolarità di ordine formale, ma vizi sostanziali invalidanti, anche a prescindere dalla sussistenza di elementi di prova in ordine alla eventuale manomissione delle schede autenticate di cui si sia persa traccia nella definitiva verbalizzazione, in virtù del mero pericolo di alterazione dei risultati elettorali che le denunziate illegittimità sono idonee a comportare". Sulla base di queste conclusioni, il Tar ha disposto "l'annullamento e la conseguente rinnovazione delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni 3, 4, 18, 24, 28 e 70 per mancanza di schede autenticate e non utilizzate, nonché nella sezione 37 per le gravi e diffuse irregolarità riscontrate". Per quanto riguarda la sezione 85, anche questa annullata dal Tar, i giudici scrivono che "la discrasia tra il numero dei voti di lista rispetto al numero dei voti attribuiti ai candidati al Consiglio comunale e al candidato a sindaco, l'ulteriore discrasia numerica tra le schede scrutinate e quelle dei votanti, portano a un giudizio di disvalore, in termini di legalità, nei riguardi dell'azione svolta dai componenti del seggio. A ciò si aggiunga la circostanza, significativa, della grave noncuranza con cui si è inteso assolvere al delicato ufficio elettorale, della duplicata annotazione di elettori nel registro delle tessere elettorali. L'accertamento ha escluso che possa esservi stata una doppia votazione da parte degli elettori in questione. Rimane però da spiegare perché mai si sia dato luogo alla doppia annotazione. La reiterazione dell'annotazione lascia davvero perplessi e non sopisce l'ipotesi di una scorretta, se non illecita, espressione del voto". L'avvocato Giuseppe Pitaro, uno dei legali del candidato sindaco di centrosinistra Salvatore Scalzo, dopo la lettura delle motivazioni ha sostenuto, che l'ipotesi prospettata dell'uso della scheda ballerina "non era un teorema astratto, ma una battaglia per la legalità che il Tar ha confermato essere giusta".

I vizi riscontrati dal Tar della Calabria nello scrutinio dei voti delle comunali di Catanzaro del maggio scorso valgono "a dare corpo all'ipotesi delineata nell'impugnativa e cioé che la mancanza di schede autenticate e non utilizzate costituisca sintomo di grave illegalità delle operazioni elettorali, potendo dar luogo al cosiddetto sistema della 'scheda ballerina'". Lo scrivono i giudici del Tar nelle motivazioni della sentenza con la quale hanno annullato le elezioni in otto sezioni.

"Il sistema fraudolento- dicono i giudici del Tar riferendosi alla 'scheda ballerina' - consiste nel far uscire dal seggio una scheda vidimata non votata per essere utilizzata al posto della scheda consegnata dall'elettore nel seggio". "I vizi denunziati - scrivono, tra l'altro, i giudici del Tar - non concretano mere irregolarità di ordine formale, ma vizi sostanziali invalidanti, anche a prescindere dalla sussistenza di elementi di prova in ordine alla eventuale manomissione delle schede autenticate di cui si sia persa traccia nella definitiva verbalizzazione, in virtù del mero pericolo di alterazione dei risultati elettorali che le denunziate illegittimità sono idonee a comportare". Sulla base di queste conclusioni, il Tar ha disposto "l'annullamento e la conseguente rinnovazione delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni 3, 4, 18, 24, 28 e 70 per mancanza di schede autenticate e non utilizzate, nonché nella sezione 37 per le gravi e diffuse irregolarità riscontrate". Per quanto riguarda la sezione 85, anche questa annullata dal Tar, i giudici scrivono che "la discrasia tra il numero dei voti di lista rispetto al numero dei voti attribuiti ai candidati al Consiglio comunale e al candidato a sindaco, l'ulteriore discrasia numerica tra le schede scrutinate e quelle dei votanti, portano a un giudizio di disvalore, in termini di legalità, nei riguardi dell'azione svolta dai componenti del seggio. A ciò si aggiunga la circostanza, significativa, della grave noncuranza con cui si è inteso assolvere al delicato ufficio elettorale, della duplicata annotazione di elettori nel registro delle tessere elettorali. L'accertamento ha escluso che possa esservi stata una doppia votazione da parte degli elettori in questione. Rimane però da spiegare perché mai si sia dato luogo alla doppia annotazione. La reiterazione dell'annotazione lascia davvero perplessi e non sopisce l'ipotesi di una scorretta, se non illecita, espressione del voto". L'avvocato Giuseppe Pitaro, uno dei legali del candidato sindaco di centrosinistra Salvatore Scalzo, dopo la lettura delle motivazioni ha sostenuto, che l'ipotesi prospettata dell'uso della scheda ballerina "non era un teorema astratto, ma una battaglia per la legalità che il Tar ha confermato essere giusta".

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