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Successo dell'ADUSBEF
in corte d'appello

“E’ illegittima l’ipoteca iscritta da Equitalia S.p.a., su un bene immobile conferito in un fondo patrimoniale istituito nell’interesse della famiglia del contribuente, se il debito tributario non è inerente ai bisogni di questa”. A stabilirlo  la Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza numero 999, del 1 Ottobre 2012 con la quale, dopo aver rigettato l’appello proposto da Equitalia S.p.a. contro  la sentenza del Tribunale di Cosenza nel 2006 , ha condannato la società di riscossione al pagamento delle spese processuali. La decisione che sicuramente costituisce un precedente importante chiude una vicenda processuale lunga e complessa. Equitalia aveva iscritto una ipoteca su  un immobile di proprietà di un contribuente per crediti IRPEF e ILOR relativi all’attività di una S.n.c. di cui era socio. Il contribuente si è affidato all’avv. Fernando Scarpelli, delegato ADUSBEF e aveva contestato l’illegittimità del provvedimento. Contestazione accolta dal tribunale di Cosenza. Ma l’ente di riscossione non aveva gradito e aveva opposto ricorso. Ora la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro che da ragione al contribuente. “Il principio di diritto, espresso  dalla sentenza è di estrema importanza -  ha affermato l’avv. Scarpelli -  perché costituisce per le famiglie un solido argine contro gli abusi e le vessazioni che sempre più spesso caratterizzano l’azione delle società di riscossione. Con esso infatti si ribadisce che  il divieto di esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale, non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente”.

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